In questa pagina è indicato un riepilogo delle attività per cui vige l’obbligo di possesso del Green Pass.
Il riepilogo è stato realizzato sulla base dei seguenti Decreti Legge, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
- Decreto Legge 105 del 23/07/2021: relativo all’utilizzo del Green Pass nei luoghi pubblici
- Decreto Legge 111 del 06/08/2021: obbligo di Green Pass per personale scolastico e universitario, nonché per studenti universitari; norme relative al trasporto pubblico
- Legge 126 del 16/09/2021: modifiche in sede di conversione del Decreto Legge numero 105, concernenti la validità del Green Pass
- Decreto Legge 127 del 21/09/2021: obbligo di Green Pass per lavoratori del settore pubblico e privato; applicazione del prezzo calmierato per le farmacie che eseguono test antigenici rapidi
Cliccando sui link è possibile leggere il testo completo dei decreti.
Dagli obblighi dei decreti citati sono esclusi i soggetti che non possono vaccinarsi per età o che hanno diritto a un’esenzione dalla vaccinazione sulla base di certificazione medica, secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute in apposita circolare.
Per maggiori informazioni sul Green Pass, potete consultare le pagine adibite sul nostro sito: Certificazione Verde Covid19 e Domande Frequenti.
Indice dei contenuti
Attività per il pubblico generale
Ad oggi, le attività per il pubblico generale per cui vige l’obbligo di possesso del Green Pass anche in zona bianca sono:
- ristorazione al tavolo, al chiuso, a prescindere dall’esercizio in cui è svolta;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, luoghi di cultura e mostre;
- piscine, palestre e centri benessere (comprese quelle all’interno di strutture ricettive), solo per le attività al chiuso;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi acquatici e parchi di divertimento;
- centri culturali, sociali e ricreativi, solo per le attività al chiuso, con esclusione dei centri educativi per l’infanzia;
- sale gioco, scommesse e bingo;
- concorsi pubblici
Personale scolastico e universitario
Per quanto riguarda il personale scolastico e universitario:
- è fatto obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per tutto il personale scolastico e universitario, nonché per gli studenti universitari;
- il mancato rispetto della normativa da parte del personale costituisce assenza ingiustificata. Ciò significa che, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro viene considerato sospeso e la retribuzione non dovuta
Mezzi di trasporto
A partire dal 1 settembre 2021, è consentito ai soli possessori di Green Pass l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto:
- aerei per il trasporto di persone;
- navi e traghetti, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti sullo Stretto di Messina;
- treni Intercity, Intercity Notte e ad Alta Velocità;
- autobus per il trasporto di persone che collegano più di due regioni, con orari, prezzi e itinerari fissi;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, con esclusione di quelli impiegati per integrare il trasporto pubblico locale e regionale
Lavoratori del settore pubblico e privato
A partire dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato il possesso e l’esibizione su richiesta del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
L’obbligo si applica ad attività lavorative, di formazione e di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Il Decreto Legge 127 include anche l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per i magistrati.
Per quanto riguarda l’obbligo per lavoratori, è stabilito quanto segue:
- I datori di lavoro hanno tempo fino al 15/10/2021 per organizzare le modalità di controllo e individuare i soggetti preposti al controllo del possesso del Green Pass, anche a campione e preferibilmente all’ingresso dei lavoratori presso il luogo di lavoro. Le app per la verifica, con tutte le istruzioni, sono scaricabili da questa pagina governativa. Si attendono linee guida dei Ministeri della Salute e della Pubblica Amministrazione per modalità di controllo omogenee.
- In caso di non possesso del Green Pass da parte del lavoratore per il settore pubblico e privato: il lavoratore viene considerato assente ingiustificato fino a quando presenterà la documentazione, con conseguente decurtazione dello stipendio e di compensi o emolumenti a qualsiasi titolo. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non sono previste conseguenze disciplinari; restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
- Per il solo settore privato e per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista la possibilità, per il datore di lavoro, di sospendere il lavoratore dopo 5 giorni di assenza ingiustificata e stipulare un contratto di sostituzione del lavoratore inadempiente, per la durata di 10 giorni rinnovabile per una sola volta. La sospensione del lavoratore senza Green Pass si protrae per tutta la durata dell’eventuale contratto di sostituzione.
- Sanzioni previste: per i lavoratori sprovvisti di Green Pass che accedono comunque ai luoghi di lavoro è prevista una sanzione amministrativa che va da € 600 a € 1.500, che verrà irrogata dal Prefetto, a cui l’incaricato dei controlli trasmetterà gli atti relativi alla violazione. Restano inoltre ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Il datore di lavoro che non dispone misure organizzative e che non effettua verifiche riceve una sanzione amministrativa che va da € 400 a € 1.000, che raddoppia in caso di reiterazione.
Prezzi calmierati per tamponi antigenici rapidici
Il Decreto 127 del 21/09/2021 dispone anche l’obbligo, per le farmacie aperte al pubblico che effettuano tamponi antigenici rapidi, di effettuare il test a prezzo calmierato.
L’applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi.
Durata del Green Pass
Con la Legge 106 del 16/09/2021 sono state apportate delle modifiche alla durata di validità del Green Pass per le seguenti categorie:
- cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale AntiCovid19: 12 mesi
- cittadini guariti dal Covid19 che hanno effettuato una sola dose di vaccinazione, come previsto: 12 mesi
Rimane invariata la validità per le altre casistiche.
Il riepilogo verrà aggiornato a seconda delle disposizioni di legge.
Data dell’ultimo aggiornamento
22/09/2021